Prima della pensione
Riscatti e Trasferimenti
Durante il periodo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, nelle specifiche situazioni previste dalla legge, puoi prelevare dalla tua posizione individuale una parte del tuo risparmio previdenziale, a titolo di riscatto.
Riscatti e trasferimenti

Riscatti: domande generali
Se la richiesta risulta incompleta o non corretta Cometa invia all’aderente una lettera per comunicare le anomalie rilevate e quali documenti inviare per eventuale risoluzione delle stesse. Una volta ricevute le integrazioni la pratica viene riattivata.
I riscatti pervenuti al service entro il 15 del mese (sia in formato cartaceo sia compilati on-line) se completi saranno pagati entro 45 giorni dall’approvazione della quota da parte della Banca depositaria (valuta entro il 15 del mese), le richieste pervenute oltre il 15 saranno pagate il mese dopo.
Es. riscatto pervenuto entro il 15 ottobre: se completo di tutta la documentazione sarà disinvestito con la quota di fine ottobre e pagato 45 giorni dopo (entro il 15 dicembre). Riscatto pervenuto dopo il 15 ottobre: se completo di tutta la documentazione sarà disinvestito con la quota di fine novembre e pagato 45 giorni dopo (entro il 15 gennaio).
Nel caso ci sia in atto una richiesta di switch (richiedibile solo tramite Area Riservata), il sistema sospenderà la possibilità di presentare richieste di anticipazione on-line, fatti salvi gli effetti dell’annullamento della richiesta di switch. Qualora la richiesta di anticipazione pervenisse in modalità cartacea, il Fondo lavorerà le pratiche in ordine cronologico di ricezione.
Puoi verificare lo stato di lavorazione della tua pratica entrando con il codice aderente e la password nell'Area Riservata.
Dopo l'avvenuto pagamento, Cometa invia, al domicilio comunicato dall'aderente, il prospetto riepilogativo del conteggio effettuato. L'anno successivo il riscatto, l'aderente riceverà il modello CERTIFICAZIONE UNICA utile alla dichiarazione dei redditi.
Il lavoratore deve presentare il modulo di richiesta di riscatto debitamente compilato e firmato e la documentazione richiesta per ogni diversa tipologia di riscatto.
Non è possibile richiedere il riscatto totale, perché non si è interrotto il rapporto di lavoro con l’azienda, ma, se la cassa integrazione è di almeno 12 mesi a zero ore può essere richiesto un riscatto parziale (50% della posizione).
Se la cassa integrazione è seguita da licenziamento può essere richiesto un riscatto totale della posizione.
Sì. Poichè si è interrotto il rapporto di lavoro presso l'azienda, puoi scegliere se richiedere il riscatto parziale o totale della posizione.
In caso di riscatto totale, la tassazione agevolata (tra il 15% e il 9%) sarà applicata alla metà delle somme. Al restante 50% si applicherà un’aliquota del 23%.
Il riscatto è possibile solo prima di aver cominciato a versare contributi alla forma individuale di previdenza complementare alla quale ti trasferisci.
Si ricorda che il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio in caso di licenziamento o cambio di lavoro) è consentita solo nelle adesioni collettive ai fondi pensione.
Gli iscritti a Cometa che aderiscono agli accordi di esodo incentivato possono esercitare la facoltà di riscatto.
No, non è prevista alcuna penale.
Si.
Le somme riscattate per: invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, decesso dell’aderente, licenziamento collettivo e NASPI, sono tassate con una aliquota del 15%, che al sedicesimo anno di iscrizione a forme di previdenza complementare è ridotta ogni anno di 0,30 punti percentuali, fino ad un minimo del 9%.
Le somme riscattate per: dimissioni, licenziamento, pensionamento con meno di 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (per il pensionamento con più di 5 anni andare a Prestazioni Pensionistiche), nomina a dirigente, cambio di contratto, fallimento, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sono tassate con una aliquota del 23%.
Per i lavoratori già iscritti alla data del 1 gennaio 2007 si applicano differenti regimi di tassazione facendo riferimento alla data in cui si è maturato il montante per cui viene richiesta la prestazione.
- Per i montanti maturati al 31 dicembre 2000 rimane in vigore il vecchio regime fiscale che prevedeva una diversa base imponitiva
- Per i montanti maturati tra l‘1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006 rimane in vigore la normativa prevista dal D.Lgs. 47/2000 senza riliquidazione a cura dell’ufficio delle imposte.
- Per i montanti maturati a partire dal 1 gennaio 2007 sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica la tassazione sopra descritta.
Per maggiori informazioni sul regime fiscale applicato ai montanti maturati prima del 1 gennaio 2007 si rimanda al documento sul regime fiscale
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione: pensionamento, dimissioni o licenziamento, invalidità permanente con riduzione capacità di lavoro a meno di 1/3, cambio categoria giuridica per nomina Dirigente, cambio contratto azienda, mobilità, altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es.fallimento dell'azienda, licenziamenti collettivi) precedute da un periodo di C.I.G. ordinaria o straordinaria, procedure di esodo incentivato, decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
Il riscatto, è il ritiro in tutto o in parte del capitale maturato dal lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione a Cometa e non ha raggiunto quelli necessari per poter richiedere la prestazione pensionistica in capitale o in rendita.