Domande e risposte più frequenti sul nostro fondo pensione, per un futuro finanziario più chiaro e sicuro.
Fondo Cometa
Faq
Riscatti: domande generali
Se la richiesta risulta incompleta o non corretta Cometa invia all’aderente una lettera per comunicare le anomalie rilevate e quali documenti inviare per eventuale risoluzione delle stesse. Una volta ricevute le integrazioni la pratica viene riattivata.
I riscatti pervenuti al service entro il 15 del mese (sia in formato cartaceo sia compilati on-line) se completi saranno pagati entro 45 giorni dall’approvazione della quota da parte della Banca depositaria (valuta entro il 15 del mese), le richieste pervenute oltre il 15 saranno pagate il mese dopo.
Es. riscatto pervenuto entro il 15 ottobre: se completo di tutta la documentazione sarà disinvestito con la quota di fine ottobre e pagato 45 giorni dopo (entro il 15 dicembre). Riscatto pervenuto dopo il 15 ottobre: se completo di tutta la documentazione sarà disinvestito con la quota di fine novembre e pagato 45 giorni dopo (entro il 15 gennaio).
Nel caso in cui ci sia in atto una vendita di quote per cambio comparto (switch) la pratica di riscatto sarà lavorata dopo il completamento di questa operazione.
Puoi verificare lo stato di lavorazione della tua pratica entrando con il codice aderente e la password nell'Area Riservata.
Dopo l'avvenuto pagamento, Cometa invia, al domicilio comunicato dall'aderente, il prospetto riepilogativo del conteggio effettuato. L'anno successivo il riscatto, l'aderente riceverà il modello CERTIFICAZIONE UNICA utile alla dichiarazione dei redditi.
Il lavoratore deve presentare il modulo di richiesta di riscatto debitamente compilato e firmato e la documentazione richiesta per ogni diversa tipologia di riscatto.
Non è possibile richiedere il riscatto totale, perché non si è interrotto il rapporto di lavoro con l’azienda, ma, se la cassa integrazione è di almeno 12 mesi a zero ore può essere richiesto un riscatto parziale (50% della posizione).
Se la cassa integrazione è seguita da licenziamento può essere richiesto un riscatto totale della posizione.
Sì. Poichè si è interrotto il rapporto di lavoro presso l'azienda, puoi scegliere se richiedere il riscatto parziale o totale della posizione.
In caso di riscatto totale, la tassazione agevolata (tra il 15% e il 9%) sarà applicata alla metà delle somme. Al restante 50% si applicherà un’aliquota del 23%.
Il riscatto è possibile solo prima di aver cominciato a versare contributi alla forma individuale di previdenza complementare alla quale ti trasferisci.
Si ricorda che il riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione (ad esempio in caso di licenziamento o cambio di lavoro) è consentita solo nelle adesioni collettive ai fondi pensione.
Gli iscritti a Cometa che aderiscono agli accordi di esodo incentivato possono esercitare la facoltà di riscatto.
No, non è prevista alcuna penale.
Si.
Le somme riscattate per: invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, morte dell’aderente, licenziamento collettivo e NASPI, sono tassate con una aliquota del 15%, che al sedicesimo anno di iscrizione a forme di previdenza complementare è ridotta ogni anno di 0,30 punti percentuali, fino ad un minimo del 9%.
Le somme riscattate per: dimissioni, licenziamento, pensionamento con meno di 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (per il pensionamento con più di 5 anni andare a Prestazioni Pensionistiche), nomina a dirigente, cambio di contratto, fallimento, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta sono tassate con una aliquota del 23%.
Per i lavoratori già iscritti alla data del 1 gennaio 2007 si applicano differenti regimi di tassazione facendo riferimento alla data in cui si è maturato il montante per cui viene richiesta la prestazione.
- Per i montanti maturati al 31 dicembre 2000 rimane in vigore il vecchio regime fiscale che prevedeva una diversa base imponitiva
- Per i montanti maturati tra l‘1 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006 rimane in vigore la normativa prevista dal D.Lgs. 47/2000 senza riliquidazione a cura dell’ufficio delle imposte.
- Per i montanti maturati a partire dal 1 gennaio 2007 sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica la tassazione sopra descritta.
Per maggiori informazioni sul regime fiscale applicato ai montanti maturati prima del 1 gennaio 2007 si rimanda al documento sul regime fiscale
In caso di perdita dei requisiti di partecipazione: pensionamento, dimissioni o licenziamento, invalidità permanente con riduzione capacità di lavoro a meno di 1/3, cambio categoria giuridica per nomina Dirigente, cambio contratto azienda, mobilità, altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti (es.fallimento dell'azienda, licenziamenti collettivi) precedute da un periodo di C.I.G. ordinaria o straordinaria, procedure di esodo incentivato, decesso dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
Il riscatto, è il ritiro in tutto o in parte del capitale maturato dal lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione a Cometa e non ha raggiunto quelli necessari per poter richiedere la prestazione pensionistica in capitale o in rendita.
Designazioni
Per effettuare, variare o revocare la designazione di uno o più soggetti, dovrà essere compilato, stampato, firmato e caricato tramite upload nell’area riservata (o inviato tramite raccomandata A.R all’indirizzo indicato in calce ) il modulo disponibile nella sezione soggetti designati con allegata copia del documento d’identità dell’iscritto al Fondo.
SI – l’aderente ha facoltà di variare o revocare una designazione dei soggetti già effettuata. La prima indicazione del soggetto sarà acquisita da Cometa senza alcun costo, mentre le variazioni successive comporteranno un costo per l’aderente pari a 5 € per ciascuna variazione.
NO – Nel caso avvenga il decesso di un aderente che non abbia designato un soggetto prima che abbia richiesto la prestazione di previdenza complementare, il capitale accumulato verrà attribuito in parti uguali agli eredi.
I riscatti pervenuti al service entro il 15 del mese (sia in formato cartaceo sia compilati on-line) se completi saranno pagati entro 45 giorni dall’approvazione della quota da parte della Banca depositaria (valuta entro il 15 del mese), le richieste pervenute oltre il 15 saranno pagate il mese dopo.
Es. riscatto pervenuto entro il 15 ottobre: se completo di tutta la documentazione sarà disinvestito con la quota di fine ottobre e pagato 45 giorni dopo (entro il 15 dicembre). Riscatto pervenuto dopo il 15 ottobre: se completo di tutta la documentazione sarà disinvestito con la quota di fine novembre e pagato 45 giorni dopo (entro il 15 gennaio).
Si devono presentare i seguenti documenti:
- Modulo di richiesta di riscatto, modulo dati da inserire nella CU dei soggetti a cui verrà riscattata la posizione
- Atto di morte
- Stato di famiglia storico a nome del defunto o autocertificazione
- Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’esistenza, le generalità e il titolo dei richiedenti
- Fotocopia della carta di identità e del codice fiscale degli eredi legittimi o designati
- Dichiarazione del giudice tutelare in caso di minori di età.
Non viene applicato nessun costo di gestione della pratica se viene chiesta la liquidazione tramite bonifico bancario unico.
Per bonifico bancario a più conti correnti viene applicato un costo di 10 € per ogni transazione.
Il capitale versato viene liquidato al tutore dei minori in presenza del documento del Giudice Tutelare.
In assenza di soggetti designati la liquidazione del capitale verrà erogata agli eredi legittimi. La somma viene equamente ripartita tra gli aventi diritto elencati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Nel caso in cui avvenga il decesso dell’aderente prima che abbia richiesto la prestazione di previdenza complementare, il capitale accumulato verrà attribuito in parti uguali agli eredi solo nel caso in cui l’aderente non abbia designato dei soggetti. In questo ultimo caso la posizione sarà riscattata al soggetto o dai soggetti designati dall’iscritto secondo le misure indicate nella designazione.