Domande e risposte più frequenti sul nostro fondo pensione, per un futuro finanziario più chiaro e sicuro.
Fondo Cometa
Faq
Prestazioni pensionistiche: domande generali
No, Cometa stipula apposite convenzioni con gestori delle rendite vitalizie, che provvederanno all’erogazione della rendita direttamente all’aderente.
Per le prestazioni alternative alla rendita erogate direttamente dal fondo vedi la sezione “ ALTRE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE”
Dipende dal tipo di rendita: se l’aderente ha scelto la rendita reversibile continuerà ad essere erogata al beneficiario superstite. Se ha scelto la rendita con restituzione del montante residuale viene versato ai beneficiari il capitale residuo in un’unica soluzione.
Negli altri casi l’erogazione della rendita termina nel momento del decesso dell’aderente.
Sono previste le seguenti tipologie di rendita:
- Vitalizia immediata
- Certa per 5 o 10 anni e poi vitalizia
- Reversibile
- Con restituzione del montante residuale (controassicurata)
- Vitalizia LTC
Per meglio capire le diverse tipologie di rendita e l’impatto che hanno sull’importo della tua pensione complementare, ti invitiamo a consultare il motore di calcolo della rendita.
La rendita è suddivisa in una parte fissa e una parte mobile.
La parte fissa (corrispondente alla prestazione derivante dalle somme accumulate fino al pensionamento, ad esclusione della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta), è applicata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, fino ad una aliquota minima del 9% .
La parte mobile (derivante dalla rivalutazione annua della rendita in fase di erogazione) è assoggettata a imposta sostitutiva del 12,5%.
No, puoi scegliere di ritirare il capitale fino ad un massimo del 50% del versato, la restante parte è convertita in rendita. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n°335, l'associato può optare per la liquidazione dell'intero capitale.
Non sempre. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, fino ad un massimo del 50 % del montante finale accumulato, e il restante 50% in rendita. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n°335, l'associato può optare per la liquidazione dell'intero capitale.
La rendita è la pensione complementare a quella obbligatoria, che dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, il pensionato percepirà periodicamente e varierà in base alle somme accumulate, alla sua età e alla tipologia di rendita scelta.
I requisiti minimi per richiedere la prestazione pensionistica a Cometa sono:
- Maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica
- Almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
Prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia: regole e quadro normativo
La Legge n. 199/2025 ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni erogate direttamente dal Fondo pensione che si affiancano alla tradizionale rendita vitalizia assicurativa: la Rendita a Durata Definita, i Prelievi Liberamente Determinabili e l’Erogazione Frazionata del Montante.
I requisiti sono i medesimi della pensione complementare classica: maturazione dei requisiti per la pensione nel regime obbligatorio di appartenenza e almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Non è possibile combinare tra loro le nuove opzioni né unirle alla rendita vitalizia. È tuttavia sempre possibile richiedere fino al 50% del montante accumulato sotto forma di capitale, abbinando il restante 50% a una qualsiasi delle nuove opzioni o alla rendita vitalizia.
Il montante residuo rimane investito nel comparto finanziario scelto dall’aderente (o nel comparto di default, es. Monetario Plus per il Fondo Cometa). L’importo erogato potrà quindi variare in positivo o in negativo in base ai rendimenti della gestione finanziaria.
In caso di premorienza, l’intero montante residuo viene riscattato dai soggetti designati. La designazione dei soggetti designati in fase di richiesta è obbligatoria, pena la sospensione della pratica per incompletezza.
Una volta avviata la liquidazione della prestazione, la scelta diventa irrevocabile. Tuttavia, l’aderente conserva sempre la facoltà di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia (immediata o differita) in qualsiasi momento, sia presso il Fondo sia trasferendolo a un’altra forma pensionistica.
Rendita a durata definita e Prelievi liberamente determinabili sono attivi dal 1° luglio 2026, mentre l’Erogazione frazionata parte dal 31 ottobre 2026. È previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 durante il quale il Fondo raccoglie le domande ma liquiderà le somme al termine dell’adeguamento dei propri sistemi informatici (in questa fase la scelta è revocabile prima del primo pagamento).
Rendita a durata definita
La durata standard è pari al numero intero di anni della speranza di vita residua dell’aderente al momento della richiesta, calcolata sulla base delle tabelle di mortalità ISTAT (es. 20 anni per un iscritto di 65 anni).
No. L’importo di ciascuna rata è ottenuto dividendo il montante disponibile alla data di liquidazione per il numero di rate ancora da erogare; pertanto, ogni rata disinvestirà lo stesso numero di quote e l’importo della rata varia in funzione del valore quota alla data di disinvestimento.Poiché il capitale varia in base ai rendimenti del comparto finanziario prescelto, l’importo della rata aumenterà in caso di rendimenti positivi e diminuirà in caso di perdite.
Poiché la prestazione non è una rendita vitalizia, il rischio di longevità non viene coperto: l’erogazione cessa definitivamente al termine degli anni stabiliti con il pagamento dell’ultima rata, indipendentemente dalla sopravvivenza dell’aderente.
Prelievi liberamente determinabili
L’aderente decide tempi e importi dei prelievi, ma nel rispetto di un tetto pari alla somma delle rate teoriche che si sarebbero maturate scegliendo una rendita a durata definita annuale, al netto dei prelievi già effettuati.
Sì, è consentito richiedere un primo prelievo contestualmente alla domanda di accesso. L’importo di questo primo incasso non potrà comunque superare il valore della prima rata teorica di rendita a durata definita.
Anche per questa tipologia di prestazione permangono i rischi di investimento: l’importo di ciascuna rata varia, infatti, in funzione del valore della quota alla data del disinvestimento. Inoltre, è presente il rischio di longevità, poiché l’erogazione cessa definitivamente al termine del periodo prestabilito, con il pagamento dell’ultima rata, indipendentemente dalla sopravvivenza dell’aderente.
Erogazione frazionata del montante
La differenza principale risiede nella durata: mentre nella Rendita a Durata Definita il lasso temporale è vincolato alla speranza di vita ISTAT, nell’Erogazione Frazionata è l’aderente a scegliere liberamente la durata dell’erogazione, con il solo vincolo di un limite minimo di 5 anni.
A seguito del rinvio introdotto dalla Legge 112/2026, l’Erogazione Frazionata del montante potrà essere richiesta a partire dal 31 ottobre 2026.
Oltre al rischio di longevità e al rischio di investimento, sussiste il rischio di concentrazione: prelevare importi elevati nella fase iniziale del pensionamento potrebbe ridurre eccessivamente le risorse disponibili per le fasi successive della vita.