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Dopo la pensione

Altre prestazioni pensionistiche

La Legge n. 199/2025 ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni erogate direttamente dal Fondo pensione che si affiancano alla tradizionale rendita vitalizia assicurativa: la Rendita a Durata Definita, i Prelievi Liberamente Determinabili e l'Erogazione Frazionata del Montante.

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Prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia: regole e quadro normativo

Quali sono le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026?

La Legge n. 199/2025 ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni erogate direttamente dal Fondo pensione che si affiancano alla tradizionale rendita vitalizia assicurativa: la Rendita a Durata Definita, i Prelievi Liberamente Determinabili e l’Erogazione Frazionata del Montante.

Quali sono i requisiti necessari per accedere a queste nuove prestazioni?

I requisiti sono i medesimi della pensione complementare classica: maturazione dei requisiti per la pensione nel regime obbligatorio di appartenenza e almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare.

Posso combinare una nuova prestazione con la classica rendita vitalizia o chiedere il capitale?

Non è possibile combinare tra loro le nuove opzioni né unirle alla rendita vitalizia. È tuttavia sempre possibile richiedere fino al 50% del montante accumulato sotto forma di capitale, abbinando il restante 50% a una qualsiasi delle nuove opzioni o alla rendita vitalizia.

Cosa succede al mio capitale residuo non ancora erogato?

Il montante residuo rimane investito nel comparto finanziario scelto dall’aderente (o nel comparto di default, es. Monetario Plus per il Fondo Cometa). L’importo erogato potrà quindi variare in positivo o in negativo in base ai rendimenti della gestione finanziaria.

Cosa accade se il beneficiario muore durante la fase di erogazione?

In caso di premorienza, l’intero montante residuo viene riscattato dai  soggetti designati. La designazione dei  soggetti designati in fase di richiesta è obbligatoria, pena la sospensione della pratica per incompletezza.

La scelta di una nuova prestazione è revocabile? Posso comunque passare a una rendita vitalizia in seguito?

Una volta avviata la liquidazione della prestazione, la scelta diventa irrevocabile. Tuttavia, l’aderente conserva sempre la facoltà di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia (immediata o differita) in qualsiasi momento, sia presso il Fondo sia trasferendolo a un’altra forma pensionistica.

Quali sono le date di decorrenza operative?

Rendita a durata definita e Prelievi liberamente determinabili sono attivi dal 1° luglio 2026, mentre l’Erogazione frazionata parte dal 31 ottobre 2026. È previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 durante il quale il Fondo raccoglie le domande ma liquiderà le somme al termine dell’adeguamento dei propri sistemi informatici (in questa fase la scelta è revocabile prima del primo pagamento).