Dopo la pensione
Altre prestazioni pensionistiche
La Legge n. 199/2025 ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni erogate direttamente dal Fondo pensione che si affiancano alla tradizionale rendita vitalizia assicurativa: la Rendita a Durata Definita, i Prelievi Liberamente Determinabili e l'Erogazione Frazionata del Montante.
Altre prestazioni pensionistiche
Prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia: regole e quadro normativo
La Legge n. 199/2025 ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni erogate direttamente dal Fondo pensione che si affiancano alla tradizionale rendita vitalizia assicurativa: la Rendita a Durata Definita, i Prelievi Liberamente Determinabili e l’Erogazione Frazionata del Montante.
I requisiti sono i medesimi della pensione complementare classica: maturazione dei requisiti per la pensione nel regime obbligatorio di appartenenza e almeno 5 anni di iscrizione alla previdenza complementare.
Non è possibile combinare tra loro le nuove opzioni né unirle alla rendita vitalizia. È tuttavia sempre possibile richiedere fino al 50% del montante accumulato sotto forma di capitale, abbinando il restante 50% a una qualsiasi delle nuove opzioni o alla rendita vitalizia.
Il montante residuo rimane investito nel comparto finanziario scelto dall’aderente (o nel comparto di default, es. Monetario Plus per il Fondo Cometa). L’importo erogato potrà quindi variare in positivo o in negativo in base ai rendimenti della gestione finanziaria.
In caso di premorienza, l’intero montante residuo viene riscattato dai soggetti designati. La designazione dei soggetti designati in fase di richiesta è obbligatoria, pena la sospensione della pratica per incompletezza.
Una volta avviata la liquidazione della prestazione, la scelta diventa irrevocabile. Tuttavia, l’aderente conserva sempre la facoltà di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia (immediata o differita) in qualsiasi momento, sia presso il Fondo sia trasferendolo a un’altra forma pensionistica.
Rendita a durata definita e Prelievi liberamente determinabili sono attivi dal 1° luglio 2026, mentre l’Erogazione frazionata parte dal 31 ottobre 2026. È previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026 durante il quale il Fondo raccoglie le domande ma liquiderà le somme al termine dell’adeguamento dei propri sistemi informatici (in questa fase la scelta è revocabile prima del primo pagamento).