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RITA: domande generali

Cosa vuol dire RITA?

Con l’acronimo RITA si intende Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, una prestazione del fondo pensione che permette di ricevere un capitale erogato in forma di rendita temporanea, prima del raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia, a determinate condizioni. In sostanza, è un modo per anticipare una parte della pensione complementare, trasformandola in una rendita che dura fino alla pensione di vecchiaia.

Come funziona la RITA?

La RITA consiste nell’erogazione frazionata del capitale accumulato nel fondo pensione, trasformato in una rendita trimestrale, fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

La periodicità di erogazione (trimestrale) e il calcolo della rendita vengono effettuati tenendo conto dell’andamento del capitale e dei rendimenti ottenuti.

È possibile richiedere la RITA anche per una parte della posizione individuale, lasciando il resto per altre forme di prestazione (anticipazione, riscatto, ecc.).

Quali sono i requisiti per poter chiedere la RITA?

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla cessazione dell’attività lavorativa;
  • maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
  • maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
  • maturazione di 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
Quali documenti occorre presentare?

per CONTRIBUZIONE

  1. Carta di Identità in corso di validità
  2. Attestazione della maturazione dei 20 anni di contributi nel regime obbligatorio di appartenenza. Sono documenti utili: a. Estratto conto integrato (ECI) o estratto conto certificativo (ECOCERTI) rilasciato dall’INPS (o da altro ente obbligatorio di appartenenza); b. in alternativa dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445 del 2000 riportante l’impegno scritto a produrre la documentazione necessaria a comprovare le dichiarazioni rese.
  3. Conferma della cessazione dell’attività lavorativa: ove non fosse possibile compilare la PARTE AZIENDA del presente modulo, è possibile fornire documentazione dalla quale si evinca l’avvenuta interruzione del rapporto di lavoro (es. lettera di dimissione timbrata e firmata dal datore).

per INOCCUPAZIONE

  1. Carta di Identità in corso di validità
  2. Attestazione della inoccupazione superiore a 24 mesi (Certificazione del Centro per l’Impiego con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione (DID) e attestazione di permanenza del relativo status o, IN ALTERNATIVA, dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata presso un notaio o pubblico ufficiale incaricato del Comune di appartenenza – si veda fac-simile disponibile nella Sezione Modulistica del sito www.fondocometa.it)
  3. Conferma della cessazione dell’attività lavorativa: si vedano le indicazioni contenute nei dettagli della tipologia precedente.
Cosa succede se non si usa l’intera posizione per la RITA?

La parte di montante non utilizzata per la RITA può essere richiesta per anticipazioni, riscatti o prestazioni pensionistiche complementari.

La prestazione in forma di RITA. è pignorabile, sequestrabile, o cedibile?

La RITA gode degli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità delle prestazioni ordinarie (un quinto dell’ammontare). Pertanto, in presenza di cessione del credito e di delega al riscatto alla Finanziaria, se quest’ultima invia il conteggio estintivo dopo l’attivazione della RITA, avrà diritto alla liquidazione di 1/5 dell’importo dedicato alla RITA stessa.

Sono previsti dei Costi?

L’’erogazione della RITA non comporta oneri aggiuntivi a carico dell’aderente;

La scelta della prestazione sotto forma di RITA è revocabile?

Nel corso dell’erogazione della RITA l’aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue. Dopo la revoca, il montante destinato alla erogazione in forma di RITA riprenderà ad essere gestito nelle modalità ordinarie.

È possibile effettuare contribuzioni successive all’attivazione della RITA?

Indipendentemente dal capitale destinato all’erogazione a titolo di RITA (parte della posizione o intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente alla attivazione della RITA costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all’erogazione della RITA.

Cosa succede in caso di decesso durante il periodo di erogazione della RITA?

In caso di decesso dell’iscritto nel periodo di percezione della RITA, il residuo montante corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, può essere riscattato secondo l’ordinaria disciplina del riscatto per premorienza delle forme di previdenza complementare. L’eventuale rata in corso di erogazione verrà comunque riconosciuta a favore dell’aderente deceduto.