L'iscritto forma la sua posizione individuale presso Cometa mediante il conferimento:
- Del TFR (trattamento di fine rapporto) (Quota minima 100% TFR per i lavoratori occupati dopo il 28.04.1993; 40% o 100% TFR per i lavoratori già occupati al 28.04.1993);
- Del contributo individuale prelevato mensilmente dallo stipendio;
- Della contribuzione a carico del datore.
Sono previste misure di contribuzione minima sia per il TFR che per il contributo individuale e del datore di lavoro. Il solo conferimento del TFR causa la perdita del contributo a carico del datore di lavoro.
Le misure della contribuzione minima sono indicate nella Sezione Informazioni del sito o sulla Nota Informativa.
Fermo restando il contributo minimo a carico del lavoratore per avere diritto a quello del datore, il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di contribuzione individuale.
Contribuzione minima prevista in base al CCNL di riferimento
(Si ricorda che tale contribuzione è calcolata in base al valore dei minimi contrattuali del livello di inquadramento mentre la contribuzione volontaria è calcolata in base alla retribuzione utile ai fini del TFR)
Settore metalmeccanico della installazione di impianti |
1,2% |
Settore orafo-argentiero industria |
1,2% (1,5% per gli apprendisti) |
CCSL FCA N.V. e CNH Industrial N.V. |
1,7% (2% per gli apprendisti) |
Fermo restando il contributo minimo a carico del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro, il lavoratore può fissare liberamente una percentuale maggiore di contribuzione. La misura della contribuzione è scelta dal lavoratore al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.
Contribuzione minima prevista in base al CCNL di riferimento
Settore metalmeccanico della installazione di impianti |
2% |
Settore orafo-argentiero industria |
1,6% (1,5% per gli apprendisti) |
CCSL FCA N.V. e CNH Industrial N.V. |
2,2% (2,5% per gli apprendisti) |
No. Hanno diritto al contributo dell’azienda solo i lavoratori che decidono di versare la percentuale di contributi individuali pari almeno a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Ogni mese l'azienda trattiene al lavoratore il contributo individuale indicando in busta paga l'importo che sarà versato a Cometa. Nella busta paga il lavoratore vede indicata anche la quota TFR.
Tali contributi saranno versati ogni tre mesi dall'azienda a Cometa.
Si, è possibile. L'aderente può contribuire a Cometa anche mediante versamenti volontari oltre a quelli trattenuti mensilmente in busta paga.
La contribuzione volontaria aggiuntiva può essere effettuata dall'aderente in qualsiasi momento.
I contributi versati volontariamente sono deducibili dal reddito complessivo. Tali contributi assieme a quelli versati tramite l’azienda (sia i propri che quelli del datore) sono deducibili fino ad un massimo di € 5.164,57.
L'importo versato verrà contabilizzato nella posizione personale e verranno acquistate nuove quote con i valori di quota relativi al comparto scelto dall'aderente. L’aderente può verificare tali operazioni nell' Area Riservata.
Inoltre, agli aderenti che hanno versato il contributo volontario, entro il mese di marzo dell'anno successivo il versamento, il Fondo invierà una dichiarazione che certificherà l'importo versato. Tale certificazione dovrà essere presentata in fase di dichiarazione dei redditi, per poter dedurre i contributi volontari dal reddito complessivo.
Se la nuova azienda applica il CCNL compatibile all'iscrizione, il lavoratore può mantenere la sua posizione continuando a contribuire dopo la compilazione del modulo Cambio datore di lavoro. In tal caso non dovrà essere pagata nuovamente la quota di iscrizione.
L'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione individuale, compilando il modulo di variazione dell’aliquota contributiva, indicando 0% nella apposita sezione.
In questo caso non avrà più diritto al contributi del datore di lavoro. Resta fermo il versamento del TFR maturando al Fondo, che non è possibile sospendere se non nel caso di richiesta di erogazione del TFR in busta paga.
È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento compilando nuovamente il modulo di variazione dell’aliquota contributiva con l’indicazione della percentuale che desidera versare.
L'aderente deve comunicare con l'apposito modulo la sua volontà di variare la percentuale contributiva alla sua azienda. Non deve inviare nessun modulo al Fondo ma sarà l'azienda che attraverso la distinta contributiva del primo trimestre dell'anno successivo comunicherà al Fondo tale variazione.
No. Le richieste di variazione dovranno pervenire nelle due seguenti “finestre”:
- Entro il 31 maggio con efficacia dal 1° luglio
- Entro il 30 novembre con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo
Le percentuali minime sono:
- 100% del TFR maturato nell'anno per i lavoratori con prima occupazione successiva al 28/04/1993 e per i lavoratori che hanno aderito con silenzio assenso
- 40% del TFR maturato nell'anno per i lavoratori con prima occupazione antecedente al 28/04/1993 (in alternativa è possibile versare il 100%)
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, che in fase di adesione a Cometa hanno scelto di versare il 40% del TFR maturando, possono in qualsiasi momento variare la percentuale passando al 100% compilando il modulo per la variazione della percentuale di TFR e portandolo in azienda.
Al lavoratore è data la possibilità di versare nella sua posizione anche il Tfr maturato prima dell’adesione a Cometa, a condizione che l’azienda acconsenta a tale operazione e che il Tfr sia nella disponibilità dell'azienda (es. Se il tfr è versato presso il Fondo Tesoreria dello Stato non è oggi possibile richiedere il trasferimento di quella parte di TFR al fondo pensione)
Se la somma dei contributi versati nel corso dell’anno dal lavoratore e dall’azienda (ad esclusione del Tfr), è superiore a € 5.164,57, per evitare che l’importo sia tassato anche al momento dell’erogazione della prestazione, occorre comunicare a Cometa l’importo dei contributi non dedotti, scaricando il modulo e inviandolo per posta a Cometa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento.
La contribuzione che l’azienda versa a Cometa è composta da:
- TFR (trattamento di fine rapporto) (Quota minima 100% TFR per i lavoratori occupati dopo il 28.04.1993; 40% o 100% TFR per i lavoratori già occupati al 28.04.1993);
- Contributo individuale prelevato mensilmente dallo stipendio;
- Contribuzione a carico del datore di lavoro
Il TFR deve essere versato per tutti i lavoratori iscritti a Cometa (compresi i silenti), ad esclusione di coloro i quali abbiano richiesto il Tfr in busta paga.
Il contributo individuale deve essere prelevato mensilmente dallo stipendio, nella percentuale indicata dal lavoratore nel modulo di adesione a Cometa o in quello di variazione dell’aliquota contributiva.
Il contributo a carico del datore di lavoro è dovuto nel caso in cui il lavoratore versi il contributo individuale minimo previsto dalla contrattazione collettiva.
Con la prima contribuzione è dovuta anche la quota di iscrizione per tutti gli aderenti taciti ed espliciti e che non risultino già iscritti a Cometa secondo la seguente tabella:
QUOTA DI ISCRIZIONE | ||
---|---|---|
DIPENDENTE | AZIENDA | |
Aderente con TFR + Contributi | € 5.16 versamento aggiuntivo |
€ 5.16 versamento aggiuntivo |
Aderente con solo TFR | € 5.16 versamento aggiuntivo |
€ 5.16 versamento aggiuntivo |
Aderente SILENTE | € 5.16 versamento aggiuntivo |
€ 5.16 versamento aggiuntivo |
Nuovo dipendente già iscritto a Cometa |
NO | NO |
Dipendente già iscritto che conferisce parte residua di TFR |
NO | NO |
Se un lavoratore versa il contributo minimo a suo carico ha diritto ad un contributo da parte dell’azienda.
Per conoscere le percentuali contributive clicca qui.
L'azienda effettua trimestralmente il bonifico dei contributi trattenuti mensilmente ai lavoratori e presenta una distinta di contribuzione che specifica la suddivisione nelle voci contributive (parte aderente, parte azienda e parte TFR) per ogni aderente.
Scarica le tabelle con tutte le scadenze e le casistiche per la contribuzione delle aziende.
Scarica il prospetto: Contributi in caso di cig
Scarica la tabella per il calcolo dei contributi e le casistiche particolari
Scarica il prospetto: Contributi in caso di maternità
La contribuzione deve essere versata trimestralmente, con data valuta entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre cui si riferisce la contribuzione:
Trimestre di riferimento | Scadenza versamento |
---|---|
gennaio / febbraio / marzo | 20 aprile |
aprile / maggio / giugno | 20 luglio |
luglio / agosto / settembre | 20 ottobre |
ottobre / novembre / dicembre | 20 gennaio |
L'azienda deve effettuare il bonifico sul conto corrente intestato a Cometa con
IBAN: IT62M0347901600000800842200
Indicando nella causale di bonifico quanto segue: Codice fiscale dell’azienda Ragione sociale azienda * (asterisco) anno di versamento e trimestre di riferimento. ES 99999999999NOMEAZIENDA*20151
L’azienda deve inoltre compilare e trasmettere al fondo la distinta contributiva che indichi gli importi versati.
Scarica le modalità operative di contribuzione per le aziende.
La distinta è uno schema predisposto dal Fondo in cui l'azienda indica per ogni aderente gli importi trimestrali suddivisi nelle voci contributive.
Si sempre, in modo che il bonifico e la distinta si possano abbinare.
A seconda del supporto scelto, l'azienda può inviare la distinta nei seguenti modi:
-
on line direttamente sulla nuova area riservata per le aziende o scaricando la distinta ed effettuando un Upload (il formato del file deve essere esclusivamente txt compatibile)
-
tramite il sistema CSC che enera due file. Il file in formato .TXT è la distinta che deve essere inviata mediante upload sulla nuova area riservata per la contribuzione, mentre il file in formato .XLS è da utilizzare unicamente come archivio aziendale.
-
Cartaceo. Può inviare con raccomandata A/R all'indirizzo FONDO COMETA C/O PREVINET CASELLA POSTALE 176 CAP 31021 MOGLIANO VENETO (TV)
Se i versamenti effettuati dall'azienda hanno una valuta per il Fondo Cometa successiva al 20 del mese successivo al trimestre a cui fa riferimento, l’azienda deve pagare una mora per danno collettivo.
Significa che il bonifico e la distinta presentata sono di pari importo e che la distinta non presenta anomalie.
Significa che:
- Gli importi del bonifico versato e della distinta presentata non coincidono al centesimo di euro; oppure
- Manca la distinta di contribuzione, o è stata compilata in modo errato, o non è stata identificata; oppure
- Manca il bonifico bancario, o è stata compilata in modo non conforme la causale del versamento che non lo rende riconoscibile
Scarica le procedure da seguire per l'azienda in caso di Versamenti in eccesso o in difetto.
No, mai.
L'azienda deve chiedere tramite Form Mail una richiesta di rimborso al Fondo in cui deve essere specificata la differenza da restituire e le coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare il rimborso.
L'azienda deve inviare una mail da FORM MAIL chiedendo di annullare la distinta errata (riportando periodo di competenza e importo) e procedere all’invio della distinta corretta. Contestualmente effettuare al fondo tramite Form Mail una richiesta di rimborso in cui deve essere specificata la differenza da restituire e le coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare il rimborso.
L'azienda deve fare un bonifico a copertura della distinta inviata.
L'azienda deve fare un bonifico a saldo e inviare la distinta contributiva relativa di pari importo.
Sono previsti due tipi di more:
- La mora per danno collettivo
- La mora per danno individuale
Scarica le norme per il sanzionamento per morosità nelle contribuzioni
La mora per danno collettivo si paga quando i versamenti effettuati dall'azienda hanno una data valuta per il Fondo Cometa successiva al 20 del mese successivo al trimestre a cui fa riferimento.
È previsto il pagamento della mora per danno collettivo perché il tardato versamento di un trimestre danneggia il Fondo che deve processare una pratica di morosità.
L'azienda deve versare al Fondo Cometa un importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso legale di interesse per il periodo del ritardo.
L'importo deve essere versato su un conto corrente specifico che è il seguente:
c/c 800842100 ABI 03479 CAB 01600 - IBAN: IT 42 L 03479 01600 000800842100 intestato a Fondo Cometa presso BNP Paribas S.A., Succursale Italia
La causale del versamento da indicare nel bonifico è la seguente: Codice fiscale azienda, Ragione Sociale * (asterisco) MORA.
No, nessuna distinta.
La mora per danno individuale è dovuta nel caso in cui il ritardo nel versamento o nell'abbinamento a causa di invio tardivo o con distinta non abbinabile, superi il giorno del ricalcolo della quota che ha cadenza mensile ed è calcolato l'ultimo giorno lavorativo del mese.
È previsto il pagamento della mora per danno individuale perché il tardato versamento o abbinamento di un trimestre fa sì che vengano acquistate un numero di quote inferiore a quelle acquistate per un pagamento puntuale.
L'azienda deve versare al Fondo Cometa un importo calcolato a cura del Fondo, applicando per ogni comparto ai contributi versati in ritardo la percentuale di incremento delle quote registrato nei singoli comparti nel periodo di tardivo versamento.
L'importo deve essere versato sul conto corrente delle contribuzioni che è il seguente:
ABI 03479 - CAB 01600 - C/C 800842200 - IBAN: IT 62 M 03479 01600 000800842200 intestato a Fondo Cometa presso BNP Paribas S.A., Succursale Italia.
La causale di versamento da indicare nel bonifico è la seguente: codice fiscale azienda Ragione Sociale Azienda * Protocollo Distinta di mora.
No, la distinta è prodotta automaticamente.
I versamenti contributivi possono essere effettuati dal lavoratore o, nel caso in cui sia maggiorenne, direttamente dal familiare fiscalmente a carico attraverso un bonifico.
Di seguito gli estremi per il pagamento:
IBAN IT 62 M 03479 01600 000800842200.
Nel bonifico va inserita la seguente causale ”11111111111$CODICEFISCALE FAMILIARE A CARICO$, rispettando l’ordine qui indicato.
La frequenza della contribuzione in favore del familiare fiscalmente a carico è stabilita dal lavoratore. Il familiare fiscalmente a carico può alimentare la propria posizione individuale anche mediante contributi volontari provenienti dal proprio patrimonio. Se minore o legalmente incapace, i relativi bonifici saranno effettuati a suo nome dal legale rappresentante, anche se quest’ultimo coincida con il lavoratore.