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Rita

La RITA consiste nell’erogazione frazionata (rate trimestrali) di un capitale pari al montante accumulato richiesto, per il periodo che decorre dall’accettazione della richiesta fino al raggiungimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia.

E’ possibile richiedere la RITA in caso di cessazione dell’attività lavorativa e  cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Inoltre devono essere soddisfatte alternativamente le condizioni indicate di seguito:

  • Si sono maturati almeno 20 anni di contribuzione nel regime pensionistico obbligatorio e si maturerà l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi.
  • Si risulta inoccupati per un periodo di tempo superiore ai ventiquattro mesi e si maturerà l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi.

Il montante accumulato di cui verrà richiesta l’erogazione in RITA continuerà ad essere gestito finanziariamente nel comparto Monetario Plus, salvo diversa indicazione dell'aderente da esprimersi al momento della richiesta. E' possibile modificare la scelta effettuata, nel rispetto del periodo minimo di permanenza di almeno un anno. L’importo delle rate erogate potrà subire variazioni, anche in negativo, in conseguenza dell’andamento dei mercati finanziari.

Se si deciderà di non utilizzare l’intera posizione individuale a titolo di RITA, sulla porzione residua sarà possibile richiedere anticipazioni e riscatti in base alla normativa di settore e usufruire, al momento del pensionamento, delle prestazioni in capitale e rendita.

L’aderente potrà revocare l’erogazione della RITA sulla base delle modalità stabilite dal fondo. Nel caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.