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Prima della pensione

RITA

Prima che maturi l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, puoi richiedere l’erogazione di una rendita integrativa temporanea anticipata (cosiddetta RITA).

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Se vuoi richiedere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell’art. 11 comma 4 del D.Lgs 252/205 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017. La nuova misura trova applicazione dal 1°gennaio 2018.

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla richiesta;
  • maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
  • maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:

  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
  • raggiungimento dell’età  anagrafica  per  la  pensione di vecchiaia nel regime  obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
  • maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

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