la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019) ha introdotto, per gli iscritti alla previdenza complementare in prossimità del pensionamento, la possibilità di fruire della c.d. “rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA), disciplinandone i requisiti.
La finalità è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, un sostegno finanziario agli iscritti, del settore privato o pubblico, che sono vicini al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti per ottenere l’APE.
La sussistenza dei predetti requisiti sarà appositamente attestata dall’INPS.
I soggetti interessati a fruire della “rendita integrativa temporanea anticipata” dovranno pertanto produrre la certificazione a tal fine rilasciata dal predetto Istituto. L’acquisizione di detta certificazione e l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro sono condizioni indispensabili per poter usufruire della RITA.
Non sono, invece, previsti requisiti minimi di contribuzione alla previdenza complementare.
Non è neppure richiesto che il soggetto abbia fruito dell’APE. E’ infatti rimessa alla scelta dei lavoratori la possibilità di avvalersi dell’APE e della RITA in modo congiunto ovvero alternativo.
Tale nuova misura troverà applicazione in via sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.
Non appena il CDA di Cometa avrà approvato: il documento ad hoc volto a spiegare le caratteristiche della “rendita integrativa temporanea anticipata”, nel quale sarà data evidenza delle condizioni prescritte dalla normativa per la sua fruizione, delle periodicità previste per il frazionamento e delle modalità di erogazione; ed il relativo Modulo per la richiesta della prestazione verrà data tempestiva informazione attraverso il sito del Fondo.