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Dopo la pensione

Altre prestazioni pensionistiche

La Legge n. 199/2025 ha introdotto tre nuove tipologie di prestazioni erogate direttamente dal Fondo pensione che si affiancano alla tradizionale rendita vitalizia assicurativa: la Rendita a Durata Definita, i Prelievi Liberamente Determinabili e l'Erogazione Frazionata del Montante.

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Panoramica

L’aderente che abbia maturato cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare, al momento della maturazione dei requisiti pensionistici ha il diritto ad accedere alle prestazioni pensionistiche alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge n. 199/2025, che ha modificato l’art 11 del D.Lgs. 252/2005, che disciplina le prestazioni pensionistiche complementari, destinando, totalmente o in parte, il montante accantonato al frazionamento.

Fermo restando il limite per l’erogazione in forma di capitale, le prestazioni pensionistiche possono essere erogate, in luogo della rendita vitalizia erogata dalla compagnia di assicurazione, nelle forme di seguito descritte:

  • rendita a durata definita (art. 11, co. 3-bis e 3-ter);
  • prelievi liberamente determinabili (art. 11, co. 3-bis e 3-quater);
  • erogazione frazionata del montante accumulato (art. 11, co. 3-bis) – disponibile dal 31 ottobre 2026.

La rendita a durata definita è una prestazione erogata per un periodo di anni corrispondente alla vita media residua dell’aderente al momento della richiesta. La prestazione cessa automaticamente al termine del periodo prestabilito, anche qualora il beneficiario sia ancora in vita.

I prelievi liberamente determinabili consentono all’aderente di richiedere, in uno o più momenti, l’erogazione di importi liberamente scelti, nel rispetto del limite massimo previsto dalla normativa. Tale limite è determinato con riferimento a una rendita a durata definita figurativa, calcolata con frazionamento annuale e commisurata alla vita media residua dell’aderente al momento della richiesta.

A decorrere dal 31 ottobre 2026 (salvo nuove indicazioni, ulteriori modifiche o proroghe) sarà inoltre disponibile:

L’erogazione frazionata del montante accumulato consente all’aderente di percepire la prestazione pensionistica mediante pagamenti periodici distribuiti su un periodo di durata predeterminata, non inferiore a cinque anni, scelto dall’aderente al momento della richiesta. A differenza della rendita a durata definita, la durata dell’erogazione non è commisurata alla vita media residua dell’aderente, ma esclusivamente al periodo dallo stesso indicato.

Per ulteriori informazioni consulta l’Informativa su altre prestazioni pensionistiche e il Documento sulle Rendite.