Anticipazioni
Come per il Tfr, l’anticipazione della posizione individuale può essere richiesta se si soddisfano alcuni requisiti e laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la vita dell’aderente (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre sue personali esigenze.
Spese sanitarie
- Puo essere richiesta sempre
- Per un importo massimo del 75% della posizione
- Le somme sono tassate con una aliquota che varia dal 15% al 9% in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare.
Questa prestazione viene erogata per far fronte a spese sanitarie comprovate per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, connesse a gravi motivi di salute, relative all'aderente, al coniuge e ai figli.
Dal sedicesimo anno di iscrizione a forme di previdenza complementare la percentuale di tassazione è ridotta ogni anno di 0,30 punti percentuali, fino ad un minimo del 9%.
Acquisto e ristrutturazione casa
- Può essere richiesta dopo 8 anni di iscrizione a forme di previdenza complementare
- Per un importo massimo del 75% della posizione
- Le somme sono tassate con una aliquota del 23%
Questa prestazione viene erogata per far fronte per sé o per i figli a spese comprovate di acquisto o di ristrutturazione della prima casa di abitazione
Ulteriori esigenze
- Può essere richiesta dopo 8 anni di iscrizione a forme di previdenza complementare
- Per un importo massimo del 30% della posizione
- Le somme sono tassate con una aliquota del 23%
Questa prestazione viene erogata per far fronte a spese per ulteriori esigenze dell’aderente. Non viene richiesta documentazione che comprovi che le spese siano state effettivamente sostenute.
La percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente l’entità della pensione complementare che sarà erogata al momento del pensionamento.
In qualsiasi momento l'aderente può tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al Fondo.
Per maggiori informazioni scarica il Documento sulle anticipazioni.
La tassazione descritta è valida per le somme erogate a titolo di anticipazione e accumulate a partire dal 1 gennaio 2007. Alle somme accumulate prima del 1 gennaio 2007 si applica una differente tassazione. Per maggiori informazioni si rimanda al documento sul regime fiscale.