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Se vuoi richiedere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell’art. 11 comma 4 del D.Lgs 252/205 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017. La nuova misura trova applicazione dal 1°gennaio 2018.

Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:
•cessazione dell’attività lavorativa,
•raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla richiesta;
•maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
•maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:
•cessazione dell’attività lavorativa;
•Inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
•raggiungimento dell’età  anagrafica  per  la  pensione  di  vecchiaia  nel regime  obbligatorio  di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
•maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari

Scarica il Documento Informativo sulle Caratteristiche della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

Scarica il Modulo per la Richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)