Se vuoi richiedere la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
La finalità di tale prestazione è quella di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari, un sostegno finanziario agli iscritti che sono prossimi al raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia e che hanno i requisiti indicati nell’art. 11 comma 4 del D.Lgs 252/205 come emendato dalla Legge di Bilancio 2017. La nuova misura trova applicazione dal 1°gennaio 2018.
Per usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), gli iscritti devono possedere i seguenti requisiti:
•cessazione dell’attività lavorativa,
•raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla richiesta;
•maturazione requisito contributivo complessivo nei regimi obbligatori di appartenenza di almeno 20 anni;
•maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
In alternativa, la RITA è riconosciuta ai lavoratori con i seguenti requisiti:
•cessazione dell’attività lavorativa;
•Inoccupazione, successiva alla cessazione dell’attività lavorativa, per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
•raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi al compimento del termine precedente di cui alla lettera b);
•maturazione di cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari
Scarica il Modulo per la Richiesta della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)