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Riscatti e Trasferimenti

Il riscatto

Il riscatto è la riscossione di tutto o di parte della posizione individuale, che l’aderente ha la possibilità di richiedere al momento della perdita dei requisiti e se non ha maturato il diritto alla pensione complementare. 

Riscatto totale

  • Può essere richiesto in caso di

-    dimissioni, licenziamento
-    nomina a dirigente
-    Cambio di contratto
-    Invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
-    Inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi
-    Pensionamento
-    Morte dell’aderente

  • Per un importo pari al 100% della posizione
     
  • Le somme sono tassate per  con una aliquota del 23% nei primi tre casi e con una aliquota che varia dal 15% al 9% in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare per gli altri casi.

Con il riscatto totale, l’aderente cessa il suo rapporto con Cometa. Nel momento in cui sarà nuovamente in possesso dei requisiti per aderire, dovrà compilare nuovamente il modulo di adesione.
Dal sedicesimo anno di iscrizione a forme di previdenza complementare la percentuale di tassazione è ridotta ogni anno di 0,30 punti percentuali, fino ad un minimo del 9%.

Riscatto Parziale

  • Può essere richiesto in caso di

-    inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra i 12 e i 48 mesi
-    mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria

  • Per un importo pari al 50% della posizione
     
  • Le somme sono tassate con una aliquota che varia dal 15% al 9% in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare.

L’associato decidere se richiedere il riscatto o continuare ad essere iscritto a Cometa, versando o meno contributi volontari.
Dal sedicesimo anno di iscrizione a forme di previdenza complementare la percentuale di tassazione è ridotta ogni anno di 0,30 punti percentuali, fino ad un minimo del 9%.
Per le somme accumulate prima del 1 gennaio 2007 si applica una differente tassazione. Per maggiori informazioni si rimanda al documento sul regime fiscale.

Trasferimento

Trascorsi due anni dall’adesione a Cometa o nel caso in cui il lavoratore non abbia più i requisiti di partecipazione al Fondo (per interruzione del rapporto di lavoro, nomina a dirigente, cambio di CCNL), può decidere di trasferire la tua posizione individuale ad un’altra forma di previdenza complementare (Fondo pensione negoziale, aperto o PIP).
Il trasferimento è una prestazione non soggetta a tassazione.

È importante sapere che il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare, ma nel caso di trasferimento ad un PIP o di adesione individuale ad un Fondo pensione Aperto, si perderà il diritto al contributo del datore di lavoro, a meno di specifici accordi aziendali.
Prima di richiedere il trasferimento, ti suggeriamo di utilizzare il motore di calcolo dei costi, per renderti conto della variazione della tua posizione in base ai costi applicati dal fondo presso cui desideri trasferirti.