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Dal 1° gennaio 2012 sono cambiate le regole per andare in pensione obbligatoria.

By 15 Dicembre 2015Settembre 26th, 2024Comunicazioni per gli aderenti, Comunicazioni per le aziende

Con l'art. 24 del Decreto Legge 201/2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”) sono state apportate numerose modifiche che di seguito sintetizziamo.

Sistema contributivo per tutti

A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo. Per i lavoratori già in precedenza appartenenti ai sistemi misto o contributivo, non cambia nulla.
Dal 2012 si avranno requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata.
Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile). La pensione, quindi,  decorrerà dal  1° giorno del mese successivo  alla maturazione dei requisiti.

Pensione di vecchiaia

Gli uomini (tutti) e le donne (esclusivamente quelle del pubblico impiego) potranno andare in pensione di vecchiaia a 66 anni con 20 anni di contributi. Per le donne del settore privato  e gli autonomi, la legge prevede un adeguamento relativo all’età più graduale ed andrà a regime nel 2018 secondo la tabella seguente:

Anno   Donne dipendenti private Donne autonome
2012 62 anni 63 anni e 6 mesi
2013 62 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi
2014 63 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi
2016 65 anni e 3 mesi 65 anni e 9 mesi
2018 66 anni e 3 mesi 66 anni e 3 mesi

È possibile procrastinare l’età di pensionamento fino a 70 anni di età.

Pensione anticipata

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata.
Nel 2012 si può andare in pensione con anzianità di 41 anni e 1 mese se donne, 42 anni e 1 mese se uomini. Un mese in più nel 2013 e un altro nel 2014.
A regime il requisito sarà il seguente: 41 anni e 3 mesi per le donne, 42 anni e 3 mesi per gli uomini.
Se il requisito è raggiunto prima dei 62 anni di età ci sarà una riduzione sulla quota pre-2012:

  •     dell’1% per anno di età (e frazione) antecedente i 62 anni
  •     un ulteriore 1% per anno di età (e frazione) antecedente i 60 anni

Revisione dei requisiti di anzianità

Tutti i requisiti di età, i limiti di contribuzione della pensione anticipata e i coefficienti di trasformazione in rendita saranno rivisti in base alla speranza di vita. La revisione sarà triennale fino al 2019, poi diventerà biennale.
Clausole di salvaguardia
Chi ha maturato i requisiti di accesso con la legislazione vigente sino al 31/12/2011, chi è in mobilità o ha attivato la contribuzione volontaria conserva i requisiti di accesso più favorevoli ante riforma.