Con l'art. 24 del Decreto Legge 201/2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”) sono state apportate numerose modifiche che di seguito sintetizziamo.
Sistema contributivo per tutti
A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo. Per i lavoratori già in precedenza appartenenti ai sistemi misto o contributivo, non cambia nulla.
Dal 2012 si avranno requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata.
Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile). La pensione, quindi, decorrerà dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti.
Pensione di vecchiaia
Gli uomini (tutti) e le donne (esclusivamente quelle del pubblico impiego) potranno andare in pensione di vecchiaia a 66 anni con 20 anni di contributi. Per le donne del settore privato e gli autonomi, la legge prevede un adeguamento relativo all’età più graduale ed andrà a regime nel 2018 secondo la tabella seguente:
Anno | Donne dipendenti private | Donne autonome |
2012 | 62 anni | 63 anni e 6 mesi |
2013 | 62 anni e 3 mesi | 63 anni e 9 mesi |
2014 | 63 anni e 9 mesi | 64 anni e 9 mesi |
2016 | 65 anni e 3 mesi | 65 anni e 9 mesi |
2018 | 66 anni e 3 mesi | 66 anni e 3 mesi |
È possibile procrastinare l’età di pensionamento fino a 70 anni di età.
Pensione anticipata
Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata.
Nel 2012 si può andare in pensione con anzianità di 41 anni e 1 mese se donne, 42 anni e 1 mese se uomini. Un mese in più nel 2013 e un altro nel 2014.
A regime il requisito sarà il seguente: 41 anni e 3 mesi per le donne, 42 anni e 3 mesi per gli uomini.
Se il requisito è raggiunto prima dei 62 anni di età ci sarà una riduzione sulla quota pre-2012:
- dell’1% per anno di età (e frazione) antecedente i 62 anni
- un ulteriore 1% per anno di età (e frazione) antecedente i 60 anni
Revisione dei requisiti di anzianità
Tutti i requisiti di età, i limiti di contribuzione della pensione anticipata e i coefficienti di trasformazione in rendita saranno rivisti in base alla speranza di vita. La revisione sarà triennale fino al 2019, poi diventerà biennale.
Clausole di salvaguardia
Chi ha maturato i requisiti di accesso con la legislazione vigente sino al 31/12/2011, chi è in mobilità o ha attivato la contribuzione volontaria conserva i requisiti di accesso più favorevoli ante riforma.