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Fiscalità

Ai fondi pensione si applica una disciplina fiscale di particolare favore, per agevolare e incentivare i lavoratori nella costruzione della loro pensione complementare.

20% e 12,5% sui rendimenti

Il rendimento conseguito come risultato dell’investimento subisce un’imposizione sostitutiva pari al 20%, che scende al 12,5% per la componente di investimenti in titoli pubblici.
Tali aliquote sono più basse rispetto a quella del 26% prevista per i rendimenti conseguiti dalle altre forme di investimento finanziario.
La tassazione complessiva dipenderà quindi dall’incidenza delle fonti di rendimento.
Ad esempio, un rendimento derivante per il 40% da investimenti in titoli di stato per il restante 60% da azioni ed obbligazioni corporate, subirà un prelievo fiscale del 17%:

  • Sarà applicata un’aliquota del 12,5% sul 40% delle le somme (ossia quelle derivate  da investimenti in titoli di stato)
     
  • Sarà applicata un’aliquota del 20% sul 60% delle somme (ossia quelle derivate da azioni ed obbligazioni corporate)

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti indicati nei documenti di COMETA sono quindi già al netto di questo onere.

23% e tra il 15% e il 9% su anticipazioni e riscatti

Se richieste, le prestazioni prima del pensionamento sono tassate come segue:

  • Per anticipazioni per spese sanitarie, riscatti per inoccupazione e inabilità aliquota che varia dal 15% al 9% in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare. Dal sedicesimo anno di iscrizione a forme di previdenza complementare la percentuale di tassazione è ridotta ogni anno di 0,30 punti percentuali, fino ad un minimo del 9%.
     
  • Per anticipazioni per acquisto di prima casa e ulteriori esigenze e riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione, aliquota fissa del 23%

In entrambe le tipologie previste, non è tassata la parte della prestazione derivante dai rendimenti del Fondo pensione e da eventuali contributi non dedotti nel corso della permanenza del fondo, in quanto già tassati in precedenza.

Tra il 15% e il 9% su rendita e capitale

Sia la rendita sia il capitale vedono l’applicazione di un’aliquota, per la parte derivante dai redditi non ancora tassati (ossia i contributi dedotti dal reddito e il Tfr),  pari ad una percentuale che varia dal 15% al 9% in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare. Dal sedicesimo anno di iscrizione a forme di previdenza complementare la percentuale di tassazione è ridotta ogni anno di 0,30 punti percentuali, fino ad un minimo del 9%.

Deducibilità dal reddito fino a 5.164,57 € annui

I contributi versati dal lavoratore e dal datore sono deducibili dal reddito fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non deve essere considerato il  TFR, che sarà tassato al momento del pensionamento.
Nel caso di iscrizione a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione si deve tener conto del totale delle somme versate.
La retribuzione lorda su cui viene calcolato l’importo IRPEF da pagare in dichiarazione dei redditi viene quindi ridotta in base all’entità della contribuzione.
I contributi che transitano in busta paga (individuali e del datore) saranno automaticamente dedotti dal reddito imponibile ai fini IRPEF.
I contributi volontari versati entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno riepilogati in una certificazione che il Fondo invierà all’iscritto entro il mese di marzo, in modo da poterla presentare in fase di dichiarazione dei redditi.
Sui contributi versati a Cometa fino al 31/12/2006 si applica una differente tassazione. Per maggiori informazioni sulla fiscalità applicata si consulti il documento sul regime fiscale