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Anticipazioni

Come per il Tfr, l’anticipazione della posizione individuale può essere richiesta se si soddisfano alcuni requisiti e laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la vita dell’aderente (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre sue personali esigenze.
     

Spese sanitarie

  • Puo essere richiesta sempre
     
  • Per un importo massimo del 75% della posizione
     
  • Le somme sono tassate con una aliquota che varia dal 15% al 9% in base al numero di anni di iscrizione a forme di previdenza complementare.

Questa prestazione viene erogata per far fronte a spese sanitarie comprovate per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, connesse a gravi motivi di salute, relative all'aderente, al coniuge e ai figli.
Dal sedicesimo anno di iscrizione a forme di previdenza complementare la percentuale di tassazione è ridotta ogni anno di 0,30 punti percentuali, fino ad un minimo del 9%.

Acquisto e ristrutturazione casa

  • Può essere richiesta dopo 8 anni di iscrizione a forme di previdenza complementare
     
  • Per un importo massimo del 75% della posizione
     
  • Le somme sono tassate con una aliquota del 23%

Questa prestazione viene erogata per far fronte per sé o per i figli a spese comprovate di acquisto o di ristrutturazione della prima casa di abitazione
 
Ulteriori esigenze

  • Può essere richiesta dopo 8 anni di iscrizione a forme di previdenza complementare
     
  • Per un importo massimo del 30% della posizione
     
  • Le somme sono tassate con una aliquota del 23%

Questa prestazione viene erogata per far fronte a spese per ulteriori esigenze dell’aderente. Non viene richiesta documentazione che comprovi che le spese siano state effettivamente sostenute.

La percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente l’entità della pensione complementare che sarà erogata al momento del pensionamento.

In qualsiasi momento l'aderente può tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al Fondo.

Per maggiori informazioni scarica il Documento sulle anticipazioni.

La tassazione descritta è valida per le somme erogate a titolo di anticipazione e accumulate a partire dal 1 gennaio 2007. Alle somme accumulate prima del 1 gennaio 2007 si applica una differente tassazione. Per maggiori informazioni si rimanda al documento sul regime fiscale.