CHIARIMENTI IN MATERIA DI RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE EX ARTICOLO 14, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.252/2005
A seguito di alcune richieste di chiarimenti riguardo il riscatto della posizione individuale pubblichiamo gli Orientamenti a riguardo dell'Organo di Vigilanza dei Fondi Pensione (COVIP)
ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI IN MATERIA DI RISCATTO DELLA POSIZIONE INDIVIDUALE EX ARTICOLO 14, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.252/20051
Con i presenti Orientamenti si intende dare idonea diffusione alla linea espressa dalla Commissione in risposta ad un recente quesito riguardante un’operazione di trasferimento di ramo d’azienda, assistita dalla pattuizione, formalizzata in apposito accordo collettivo, dell’impegno del nuovo datore di lavoro di continuare la contribuzione alle forme pensionistiche collettive d’iscrizione dei lavoratori, ancorché il datore non rientri nel novero di aziende di riferimento delle stesse.
In questo caso, elemento caratterizzante l’operazione è l’avvenuta sottoscrizione di un accordo collettivo idoneo a garantire assoluta continuità nella partecipazione degli iscritti ai fondi pensione di originaria appartenenza, a cui si accompagna la disponibilità dei fondi pensione a consentire la prosecuzione dei flussi contributivi da parte di un datore di lavoro non compreso nel rispettivo perimetro di applicazione.
In siffatte situazioni, ad avviso della scrivente Commissione, non può ritenersi realizzata una “perdita dei requisiti di partecipazione” e non possono attivarsi quelle clausole statutarie che, a fronte di detta perdita, consentono, tra l’altro, il trasferimento e il riscatto.
Per la qualificazione delle situazioni di perdita dei requisiti di partecipazione vanno, infatti, esaminati non soltanto i profili formali (coincidenza o meno del fondo originario con quello di riferimento della nuova azienda per tutti i suoi lavoratori) ma anche i profili di carattere sostanziale (mantenimento o meno delle condizioni di partecipazione dell’iscritto, anche e soprattutto sotto il profilo dei flussi contributivi, al fondo di originaria appartenenza).
Ed è proprio da un punto di vista sostanziale che occorre rilevare come, nel caso di specie, nulla sia cambiato per i soggetti iscritti ad una forma pensionistica collettiva, i quali possono proseguire senza soluzione di continuità la propria partecipazione attiva al Fondo di appartenenza. Ne consegue, pertanto, che gli stessi non hanno titolo di avvalersi delle opzioni statutarie contemplate per le situazioni di “perdita dei requisiti di partecipazione”.
Ciò anche in quanto il decreto n. 252/2005 non prevede più, a differenza del decreto n.124/1993, tale generica fattispecie. La soluzione interpretativa indicata risulta, quindi, come maggiormente rispondente allo spirito della vigente normativa in materia di previdenza complementare e alla volontà del legislatore, ribadita ed accentuata nel decreto n.252 del 2005, di delimitare le ipotesi di possibile uscita dal sistema, prevedendo il riscatto come rimedio eccezionale a fronte di situazioni particolari e circoscritte.
A tale indirizzo occorre necessariamente attenersi anche nell’individuazione, come nel caso di specie, delle casistiche rientranti nella disciplina dei riscatti di cui all’art.14, comma 5 del decreto n. 252/2005, dovendosi attribuire a tale previsione una portata conforme agli attuali principi della previdenza complementare.