Gli argomenti più ricercati

Ultime notizie

LE GARANZIE DELLA LEGGE SUL PATRIMONIO DEI FONDI PENSIONE

In questi giorni abbiamo ricevuto numerose richieste di aderenti i quali, sia attraverso email che tramite il call center, ci chiedono notizie circa il possibile coinvolgimento del Fondo in caso di fallimento di un Istituto bancario o di un gestore cui è affidata la delega di gestione di parte del patrimonio.

A tale proposito precisiamo quanto segue:
ai sensi della legge il patrimonio dei fondi pensione di nuova costituzione, come nel caso di COMETA, è separato da quello delle società che li gestiscono.

Le risorse dei Fondi pensione negoziali ono depositate in un'unica Banca Depositaria - selezionata dal CDA del Fondo con apposita gara pubblica - con tutte le garanzie di competenza del capitale temporaneamente in deposito.

Con la nomina dei gestori finanziari - anch'essi selezionati con pubblica gara le risorse , di proprietà del Fondo pensione, vengono investite in modo prudente e diversificato in base alle direttive dell'organo amministrativo del fondo e nel rispetto dei limiti di legge e della regolamentazione vigente.

Al Gestore, da sempre, non sono consentite vendite allo scoperto.

I fondi pensione negoziali quindi non sono e non potranno in nessun caso essere coinvolti dalla liquidazione di una banca o di un gestore finanziario perchè i creditori non si possono rivalere sui titoli dei clienti.

Le norme contenute nel D.lgs 252/05 nel DM Tesoro 703/1996; la normativa di secondo livello emessa dall'Autorità di vigilanza e controllo COVIP e la collaborazione tra Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP, COVIP ed Autorità garante della Concorrenza e del Mercato rappresentano ulteriori elementi di forza;

Riferimenti normativi:

Decreto legislativo 252/05

Art. 6. Regime delle prestazioni e modelli gestionali
9. I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi accordi con i gestori a cio' abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine al quale sono stati destinati, ne' formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e' legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal gestore o dai terzi depositari.

Art. 7.Banca depositaria
1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 6, comma 11.
3. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n. 58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei fondi pensione.

La funzione di Banca Depositaria è prevista obbligatoriamente dalla normativa vigente per i fondi a contribuzione definita.

PRINCIPALI ATTIVITA' DI BANCA DEPOSITARIA
Custodia del patrimonio del Fondo
Controllo sui limiti di investimento
Controllo ed esecuzione delle istruzioni di investimento impartite dal/i gestori finanziari
Custodia del patrimonio comporta
-la tenuta di uno o più conti correnti per ciascuna linea di investimento il deposito amministrato dei titoli e delle altre attività finanziarie del Fondo
controllo sui limiti di investimento comporta
-accertamento che valore quota, calcolo della stessa la destinazione dei redditi del Fondo siano conformi alla legge, ai regolamenti ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza;
-accertamento che le disposizioni impartite dal gestore siano conformi alla legge; al decreto del ministero del Tesoro, allo statuto del Fondo ed alla convenzione di gestione;
-obbligo di segnalazione agli organi di vigilanza di eventuali irregolarità riscontrate.

La Banca Depositaria è responsabile nei confronti del gestore finanziario e degli iscritti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento degli obblighi prescritti.

Vedi inoltre la nota informativa alla sezione CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE pagina 3