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Dal 1° gennaio 2012 sono cambiate le regole per andare in pensione obbligatoria.

Con l'art. 24 del Decreto Legge 201/2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”) sono state apportate numerose modifiche che di seguito sintetizziamo.

Sistema contributivo per tutti

A partire dal 1° gennaio 2012, le anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 2011 verranno calcolate per tutti i lavoratori con il sistema di calcolo contributivo. Per i lavoratori già in precedenza appartenenti ai sistemi misto o contributivo, non cambia nulla.
Dal 2012 si avranno requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata.
Il meccanismo delle quote è stato abolito così come la finestra di scorrimento di 12 mesi di attesa (finestra mobile). La pensione, quindi,  decorrerà dal  1° giorno del mese successivo  alla maturazione dei requisiti.

Pensione di vecchiaia

Gli uomini (tutti) e le donne (esclusivamente quelle del pubblico impiego) potranno andare in pensione di vecchiaia a 66 anni con 20 anni di contributi. Per le donne del settore privato  e gli autonomi, la legge prevede un adeguamento relativo all’età più graduale ed andrà a regime nel 2018 secondo la tabella seguente:

Anno   Donne dipendenti private Donne autonome
2012 62 anni 63 anni e 6 mesi
2013 62 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi
2014 63 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi
2016 65 anni e 3 mesi 65 anni e 9 mesi
2018 66 anni e 3 mesi 66 anni e 3 mesi

È possibile procrastinare l’età di pensionamento fino a 70 anni di età.

Pensione anticipata

Dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità non esisterà più. Sarà sostituita dalla pensione anticipata.
Nel 2012 si può andare in pensione con anzianità di 41 anni e 1 mese se donne, 42 anni e 1 mese se uomini. Un mese in più nel 2013 e un altro nel 2014.
A regime il requisito sarà il seguente: 41 anni e 3 mesi per le donne, 42 anni e 3 mesi per gli uomini.
Se il requisito è raggiunto prima dei 62 anni di età ci sarà una riduzione sulla quota pre-2012:

  •     dell’1% per anno di età (e frazione) antecedente i 62 anni
  •     un ulteriore 1% per anno di età (e frazione) antecedente i 60 anni


Revisione dei requisiti di anzianità

Tutti i requisiti di età, i limiti di contribuzione della pensione anticipata e i coefficienti di trasformazione in rendita saranno rivisti in base alla speranza di vita. La revisione sarà triennale fino al 2019, poi diventerà biennale.
Clausole di salvaguardia
Chi ha maturato i requisiti di accesso con la legislazione vigente sino al 31/12/2011, chi è in mobilità o ha attivato la contribuzione volontaria conserva i requisiti di accesso più favorevoli ante riforma.