Modulo di autorizzazione al riscatto in presenza di anomalie ed omissioni contributive
Nel caso in cui la posizione contributiva risulti essere incompleta a seguito dell' omesso versamento dei contributi, oppure per la mancata presentazione delle distinte contributive da parte della azienda presso la quale ha prestato servizio non è possibile procedere al riscatto della pratica in essere presso Cometa.
- Per poter procedere al riscatto abbiamo necessità di ricevere il modulo allegato debitamente compilato. Con la compilazione del suddetto modulo l'aderente, in quanto unico titolare della posizione contributiva, autorizzerà il FONDO COMETA a liquidare le Sue spettanze nonostante l'omissione contributiva perpetuata dalla azienda.
- In virtù della vigente normativa, in caso di concessione del beneficio della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria il provvedimento di licenziamento resta sospeso (ex art. 3, comma 1 della legge n°223/1991). Pertanto qualora l'aderente stia usufruendo del trattamento di CIGS non è possibile considerare interrotto il rapporto di lavoro con l'azienda anche qualora la stessa sia stata, precedentemente o successivamente alla concessione della CIGS, dichiarata fallita dalla Sezione del Tribunale competente.
Il Dlg. 252/05 ha tuttavia introdotto la possibilità per gli associati che siano soggetti a periodi di CIG a zero della durata di almeno 12 mesi di riscattare il 50% della posizione accantonata usufruendo di particolari benefici fiscali.
- Alla luce delle novità apportate dal D.Lgs. 252/05, nel caso in cui a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi da parte del datore di lavoro al Fondo Pensione non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, l'aderente, qualora il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto a seguito di una procedura concorsuale, ha la facoltà di chiedere al Fondo di Garanzia INPS di integrare le contribuzioni omesse presso il Fondo Pensione complementare.
L'associato, quindi, che si trovi alle dipendenze di un azienda che abbia fatto ricorso o sia stata sottoposta a procedura concorsuale che non abbia provveduto agli obblighi contributivi nei confronti del Fondo, può fare richiesta al fondo di garanzia INPS affinché lo stesso provveda al versamento di tutte le contribuzioni omesse.
Una delle condizioni necessarie e fondamentali per l' accesso al fondo di garanzia INPS è che all'atto della presentazione della domanda di intervento del fondo di Garanzia INPS l'aderente risulti essere iscritto ad una forma pensionistica complementare collettiva od individuale iscritta all'albo COVIP.
Riscattando la posizione accantonata presso il Fondo decadrà il Suo diritto alla richiesta di intervento del Fondo di garanzia INPS sulla posizione previdenziale complementare di cui all'art. 5 del D.lgs. 80/92.
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