Le prestazioni

Il lavoratore aderente a Cometa ha il diritto di richiedere delle prestazioni sia durante la fase di contribuzione che, naturalmente, al momento del pensionamento.

Prestazioni pensionistiche

Il lavoratore aderente, al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto di Cometa, ha diritto a richiedere l'erogazione delle prestazioni complementari e mantiene la condizione di associato a Cometa.
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui l'aderente maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che egli abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni.
È possibile percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
L'aderente può differire il momento in cui percepire la prestazione pensionistica e può continuare a contribuire  Cometa con versamenti a suo carico.
Nel valutare il momento di accesso alla prestazione pensionistica, è importante valutare la propria aspettativa di vita.

Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare
Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell'aderente, gli verrà erogata una pensione complementare ("rendita"), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale che l'aderente avrà accumulato e alla sua età a quel momento. Difatti la "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei "coefficienti di conversione" che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.
Per l'erogazione della rendita Cometa ha stipulato una apposita convenzione assicurativa, che permette, al momento del pensionamento di scegliere tra:

  • Rendita immediata vitalizia: ossia il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino a che l'aderente è in vita.
  • Rendita immediata certa e poi vitalizia: ossia il pagamento immediato di una rendita certa per un numero di anni pari a cinque o dieci e successivamente fino a che l'aderente è in vita.
  • Rendita immediata reversibile: ossia il pagamento immediato di una rendita vitalizia fino al decesso dell'aderente e successivamente reversibile, in misura pari al 60% o al 100%, a favore di una seconda persona (reversionario), fino a che questa è in vita.

NB: le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.
 

Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale
Al momento del pensionamento, l'aderente potrà scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Per effetto di tale scelta, l'aderente godrà della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l'importo della rendita erogata nel tempo sarà più basso di quello che gli sarebbe spettato se non avesse esercitato questa opzione.
Gli aderenti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o gli aderenti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta (nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale) possono percepire la prestazione in forma di capitale per l'intero ammontare.

Prestazioni prima del pensionamento

Anticipazioni

Prima del pensionamento l'aderente a COMETA può richiedere una anticipazione della sua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la sua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre sue personali esigenze.
Si consideri che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.
In qualsiasi momento l'aderente può tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al Fondo.

  1. le anticipazioni per far fronte a spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, connesse a gravi motivi di salute, relative all'aderente, al coniuge e ai figli, potranno essere richieste in qualsiasi momento (a prescindere, quindi, dalla durata di partecipazione alla forma) in misura non superiore al 75 per cento dell'intera posizione; sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
  2. le anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione potranno essere richieste, sempre fino al 75 per cento della posizione, decorsi otto anni dall'iscrizione a forme pensionistiche complementari; sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%;
  3. un'anticipazione potrà essere chiesta per ulteriori esigenze degli iscritti, decorsi otto anni all'iscrizione e per un importo non superiore al 30 per cento (in quest'ultimo caso, quindi, sarà sufficiente la richiesta dell'iscritto e il decorso del periodo previsto per la maturazione del diritto all'anticipazione, non dovendo la forma pensionistica effettuare alcuna indagine circa le motivazione alla base della richiesta); sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 23%.

Per le richieste del tipo 2 e 3, ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Il trasferimento

Il trasferimento è la facoltà data a ciascun lavoratore aderente di trasferire l'intera posizione individuale comprensiva della rivalutazione presso un altro Fondo o presso una forma pensionistica individuale.
Il trasferimento può avvenire in due casi:

  1. nel caso in cui siano trascorsi almeno due anni dall'adesione al Fondo.  
  2. al momento della perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo nei casi di:
  • Interruzione del rapporto di lavoro
  • Cambio categoria giuridica per nomina dirigente
  • Cambio contratto

Con il trasferimento da altro Fondo a Cometa, il periodo di permanenza maturato presso il Fondo cedente viene conteggiato ai fini dei requisiti richiesti per l'accesso alla prestazione pensionistica e all'anticipazione.
È importante sapere che il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.

 
Il riscatto
Il riscatto è la riscossione di tutto o di parte della propria posizione individuale comprensiva delle rivalutazioni al netto delle tasse previste per Legge.
L’aderente può riscattare la sua posizione al momento della perdita dei requisiti e se non ha maturato il diritto alla pensione complementare.
RISCATTO TOTALE:
l’aderente richiederà l’intera posizione maturata presso Cometa e non avrà più alcun diritto nei confronti del Fondo.
L'aderente può riscattare l'intera posizione presso Cometa al momento della perdita dei requisiti e dunque nei seguenti casi:

  • Interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento, pensionamento
  • Cambio categoria giuridica per nomina dirigente
  • Cambio contratto
  • Invalidità permanente con conseguente riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
  • l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore ai 48 mesi
  • Morte dell’aderente


RISCATTO PARZIALE (50% DELLA POSIZIONE ACCUMULATA):
In caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti:
•     l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
•     per mobilità, cassa integrazione ordinaria e straordinaria,
l’aderente potrà richiede il riscatto del 50% della posizione maturata.

 tassato con aliquota del 15% introdotta dal d.lgs 252/05 , mentre il restante 50%, se richiesto è tassato con aliquota al 23%.
La tassazione dei riscatti
Nei casi espressamente previsti dalla legge

  • riscatto parziale immediato per mobilità, cassa integrazione o per inoccupazione compresa tra 12 e 48 mesi
  • riscatto totale per invalidità permanente, inoccupazione superiore ai 48 mesi o premorienza

i riscatti saranno soggetti allo stesso regime fiscale previsto per le prestazioni pensionistiche in capitale

  • Ai montanti maturati dopo il 1 gennaio 2007, viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 15 per cento ridotta di uno 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali
  • Per i montanti maturati precedentemente si rinvia al Documento sul Regime Fiscale
  • In tutti gli altri casi (interruzione del rapporto di lavoro per dimissioni, licenziamento, pensionamento, cambio categoria giuridica per nomina dirigente, cambio contratto) vi sarà un’imposizione sostitutiva al 23%
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