La contribuzione al fondo
Aderendo a Cometa, il lavoratore sottoscrive la domanda di adesione e apre una sua posizione individuale conferendo al Fondo :
- il TFR (trattamento di Fine Rapporto). La percentuale di versamento dipende dalla prima occupazione del lavoratore. Se la prima occupazione del lavoratore risulta antecedente il 28/04/1993, potrà conferire al Fondo il 40% del TFR e lasciare la restante parte in azienda (o al Fondo INPS se l’azienda ha più di 50 dipendenti) oppure decidere di conferire al Fondo il 100% del TFR maturato. Se invece la prima occupazione del lavoratore è successiva al 28/04/1993 il TFR sarà versato nella misura del 100% (come previsto già dal Decreto Legislativo 252/2005).
La decisione di destinare il TFR a Cometa è irreversibile salvo che non si riscatti totalmente la posizione nei casi previsti dalla legge. Dopo due anni di permanenza al Fondo sarà possibile trasferire la propria posizione presso un altro Fondo.
- un contributo individuale: che verrà direttamente decurtato dallo stipendio e che potrà essere liberamente scelto dal lavoratore. Se il lavoratore decidesse di contribuire con una percentuale minima prevista dagli accordi tra le parti istitutive (pari all’1,2% sulla paga base) il lavoratore avrà diritto anche al contributo del datore di lavoro, come previsto dal Decreto Legislativo 252/2005. Tale contributo potrebbe anche essere pari a zero.
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un contributo del datore di lavoro: direttamente versato dal datore di lavoro nella misura del 1,2% sulla paga base ( per gli apprendisti del 1,5%). Il contributo del datore di lavoro è obbligatoriamente dovuto se il lavoratore sceglie una percentuale pari o superiore a quella minima, in tutti gli altri casi tale contributo non è dovuto.
| Quota minima Tfr | Contributo minimo lavoratore (2) | Contributo datore di lavoro | |
|---|---|---|---|
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 | 100% | 1,20% | 1,20% |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 (3) | 40% | 1,20% | 1,20% |
| Apprendisti assunti dopo il 01.03.2006 | 100% | 1,50% | 1,50% |
(1) I contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro sono calcolati in base al valore cumulato di minimi, contingenza, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 7^ categoria.
(2) Fermo restando il contributo minimo a carico del lavoratore per avere diritto al contributo del datore, il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di contribuzione secondo gli accordi contrattuali delle parti. La misura di contribuzione è scelta dal lavoratore al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.
(3) I lavoratori già occupati al 28.04.1993 hanno la possibilità di versare una quota minima del 40%, o in alternativa il 100% (in caso di tacito conferimento verrà versato al Fondo il 100% del TFR maturando).